Trasparenza

Il D.Lgs. n. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all’art. 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti dall’ANBSC – per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali – in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della Provincia, della Città Metropolitana o della Regione.

Gli enti assegnatari dei beni sono tenuti, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c, a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti da rendere pubblico con adeguate forme e in modo permanente nel sito internet istituzionale dell’Ente.

L’elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.

La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”

Nel richiamare i principi di pertinenza, completezza e non eccedenza per il trattamento dei dati da pubblicare e il bilanciamento dell’obbligo di pubblicazione con le ragioni di sicurezza eventualmente correlate alla tipologia di utilizzazione del bene (es. case rifugio), si mette a disposizione un modello/schema personalizzabile e utilizzabile per la formazione dei predetti elenchi.